PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Elezioni della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni lista, all'atto della presentazione, è formata da candidati e candidate, in ordine alternato. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo del totale».

Art. 2.
(Elezioni del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 9, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni lista, all'atto della presentazione, è formata da candidati e candidate, in ordine alternato. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo del totale».

Art. 3.
(Sanzioni).

      1. Per i partiti e i movimenti politici presentatori di liste per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che non hanno rispettato le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

 

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1957, n. 361, e all'articolo 9, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificati dalla presente legge, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto del 20 per cento.

Art. 4.
(Verifica delle quote).

      1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica verificano la sussistenza delle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 9, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificati dalla presente legge.
      2. L'esito della verifica di cui al comma 1 è comunicato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dai rispettivi Presidenti.