1. All'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni lista, all'atto della presentazione, è formata da candidati e candidate, in ordine alternato. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo del totale».
1. All'articolo 9, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni lista, all'atto della presentazione, è formata da candidati e candidate, in ordine alternato. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo del totale».
1. Per i partiti e i movimenti politici presentatori di liste per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che non hanno rispettato le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica verificano la sussistenza delle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 9, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificati dalla presente legge.
2. L'esito della verifica di cui al comma 1 è comunicato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dai rispettivi Presidenti.